LA SVOLTA PER LA PRIVACY IN EUROPA

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati) da cui era disceso il D.Lgs. 196/2003.

Si tratta di una piccola rivoluzione nel mondo della privacy che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, attesa ormai da diversi anni e il cui percorso è stato in continua salita, essendoci in gioco milioni di euro legati soprattutto alle attività di marketing e di profilazione oltre che i rapporti tra Europa e resto del mondo (con Stati uniti, Canada e Cina principali interlocutori interessati).

Scopriamo quali sono gli impatti principali sulle imprese in 10 semplici punti:

1.  Prima la normativa era applicabile nel luogo in cui aveva sede il Titolare del trattamento dei dati.
      Ora la legge applicabile è quella del soggetto i cui dati vengono raccolti. Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno quindi soggetti alla normativa europea anche se sono gestiti da società con sede fuori dall’UE. Con il nuovo regolamento viene abolita la figura del Titolare del Trattamento Dati e rimane solo la figura di Responsabile.

2.  Prima la documentazione era importante.
      Ora il principio dell’accountability (responsabilità verificabile), secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e responsabili e devono tenere documentazione di tutti i trattamenti effettuati. Chi non documenta, è soggetto a possibili sanzioni: a prescindere dall’utilizzo che si fa dei dati, è sufficiente non avere i documenti per essere perseguibili.

3.  Prima l’informativa era spesso lunga, incomprensibile e con richiami normativi complessi.
      Ora l’informativa è leggibile, comunicativa, accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti normativi. E’ fornita per iscritto (oralmente va bene SOLO se l’interessato è d’accordo e la sua identità deve comunque essere comprovata con altri mezzi). Si propone anche l’utilizzo di icone per rendere l’informativa leggibile anche da parte di chi non conosce la lingua.

4.  Prima il consenso doveva essere libero, specifico e informato. Ci doveva essere un atto formale per accettare il trattamento dei dati.
      Ora il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Il consenso è valido se la volontà è espressa in modo NON equivoco, anche con un’azione positiva: non ci deve essere per forza la casella di spunta, basta un testo in cui si informa che proseguendo si accetta il trattamento dati con link all’informativa.

5.  Prima si preparava il DPS ( Documento programmatico sulla sicurezza ).
      Ora si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzando i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione dei rischi, stabilendo un piano per colmarli e controllando annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. Quasi sicuramente il nuovo documento sarà chiamato PIA: Privacy Impact Assessment.

6.  Prima si doveva informare il Garante che un soggetto sta trattando dati per una particolare finalità. (ex art. 37 D.lgs. 196/2003)
      Ora non si dovrà più notificare il Garante, ma ogni anno l’azienda dovrà redigere il privacy impact assessment, con il quale si considera effettuata la notifica.

7.  Prima il DPO ( DATA PROTECTION OFFICER ) non era una figura contemplata.
      Ora bisogna istituire (per tutti gli enti pubblici e per aziende il cui core business coinvolge trattamenti di natura rischiosa) un responsabile per la protezione dei dati. Il DPO sarà una figura manageriale con rinnovo periodico, sarà referente del Garante e dovrà avere requisiti e competenze elevate. Il DPO potrà essere sia un dipendente che un collaboratore con regolare contratto.

8.  Prima la privacy era un elemento conclusivo e finale.
      Ora la privacy deve essere vista come un elemento iniziale: devo pensarci appena decido di raccogliere dati e predisporre alti livelli di privacy nel trattamento dati, che potranno essere abbassati dal diretto interessato.

9.  Prima non era necessario comunicare violazioni nel trattamento dati.
      Ora nel caso di violazione del trattamento dati bisogna effettuare una segnalazione al Garante entro 72 ore dall’evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna informare anche i diretti interessati. Il mancato rispetto di quest’obbligo comporta sanzioni penali. È possibile prevedere delle assicurazioni per coprire il costo di comunicare la violazione a tutti gli interessati, definito Data Breach.

10.  Prima c’erano pochi diritti che tutelavano l’interessato in merito alla gestione dei suoi dati.
         Ora ci sono nuovi diritti: diritto alla portabilità dei dati (posso pretendere che il soggetto a cui ho concesso l’uso dei miei dati me li restituisca su un supporto elettronico strutturato così che io possa farne ulteriore uso, anche presso un altro fornitore), diritto a essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i miei dati.

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